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Variante sullo stadio: ecco le nove osservazioni di Italia Nostra

03/02/2011 16:52

Ecco, tra le 23 osservazioni presentate e relative alla variante sullo stadio Porta Elisa, quelle integrali elaborate dall'associazione Italia Nostra di Lucca a firma del suo presidente Roberto Mannocci.


OGGETTO - VARIANTE PER LA VALORIZZAZIONE E IL RECUPERO FUNZIONALE DELLO STADIO "PORTA ELISA" (Del C.C. Lucca N° 66 del 14.10.2010 - Adozione) - OSSERVAZIONI

 

OSSERVAZIONE A - Limiti della Variante
Il Paragrafo 7 della Relazione illustrativa indica che l'area oggetto della variante è composta da quella indicata nel RU come "spazi e attrezzature di interesse generale" (corrispondente all'attuale impianto sportivo), da quella in lato ovest indicata come "aree terziarie" (in parte attività commerciali e in parte distributore di carburanti), "oltre a viabilità e parcheggio lungo viale Gramsci". I grafici che accompagnano la Relazione e le Norme comprendono nel "limite di intervento" e nei "limiti di variante" solo le aree classificate "spazi e attrezzature di interesse generale" e "aree terziarie" escludendo interamente il citato Viale Gramsci.
Il Master plan e l'elaborato integrativo dello stesso approvati con del. G.M. 550 del 24.11.09 e con del. G.M. 397 del 10.08.10 (cui espressamente rimanda la Variante normativa dell'art. 134) nello schema grafico inerente la mobilità e la sosta del lotto invece indicano come aree interessate all'intervento anche quelle di viale Gramsci, di via dello Stadio e via Barbantini come interessate da strutture a parcheggio anche interrate a servizio del nuovo complesso e da strutture con rampe per l'accesso e l'uscita.
Richiesta
In conseguenza di quanto sopra si richiede una coerente nuova stesura degli elaborati, in modo da comprendere nei "limiti dell'intervento" anche le intere vie contermini citate in quanto effettivamente coinvolte nel piano per la nuova struttura funzionale.

OSSERVAZIONE B - Parcheggi
L'elaborato delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante, nello Stato in Variante Art. 134 recita facendo esplicito riferimento ad un elaborato del masterplan approvato nei termini di cui sopra: "E' ammessa la realizzazione di parcheggi interrati nelle UMI B, C, D".
Richiesta
Si richiede che il testo venga modificato come segue: "E' prescritta la realizzazione di parcheggi di uso pubblico interrati (v. Oss. Seguente) in quantità sufficienti, secondo i parametri di legge, per la somma di tutte le funzioni commerciali, direzionali, terziarie, ricettive, residenziali, sportive....ivi previste".

OSSERVAZIONE C - Parcheggi
Nella Relazione Illustrativa, paragrafo 6, si afferma: "I parcheggi previsti sono collegati alle attività e comunque quelli di uso pubblico collegati con le stesse hanno capacità inferiore a 500 posti auto". E' evidentemente strumentale (e per questo è da ritenersi inammissibile con l'ordinata funzionalità urbana) la scelta di limitare a 500 la dotazione di parcheggi di uso pubblico che devono essere legati alla struttura. E' inaccettabile che per la nuova struttura si possa fare riferimento al parcheggio interrato esistente all'interno del centro storico con accesso da Via dei Bacchettoni: questo è nato come attrezzatura del centro storico a garanzia dell'accessibilità dello stesso. Le strutture esterne alla cerchia muraria come quella oggetto della Variante devono garantire la propria autosufficienza per questo tipo di attrezzature. E' evidente che la scelta di limitare i parcheggi pubblici all'esiguo numero inferiore a 500 stalli per l'intero complesso non è una scelta urbanistica e di garanzia della funzionalità urbana, ma è solo strumentale per non sottoporre a VAS la Variante in oggetto.
Richiesta
I parcheggi pubblici a servizio del complesso devono essere individuati all'interno del complesso stesso, interrati (sotto le gradinate e sotto il campo da gioco, v. Oss. G) e nella quantità necessaria al rispetto degli standard di legge, risultante dalla sommatoria di quanto la legge prescrive per ogni funzione ivi prevista. Inoltre, anche per questo, la Variante in oggetto deve essere sottoposta a VAS.

OSSERVAZIONE D - Centro commerciale
La Variante prevede che nel nuovo complesso possano impiantarsi esercizi commerciali di vicinato B2.1 nelle UMI (Unità Minime di Intervento) B, C, D e che nelle UMI C e D si possano impiantare anche 2 medie strutture di vendita B2.2. Il documento integrativo al master plan cui fa riferimento la stessa Scheda normativa dettaglia come segue:
UMI B - spazi commerciali (vicinato + ristorazione) mq 1500
UMI C - spazi commerciali (media distribuz .+ vicinato) mq 2500
UMI D - spazi commerciali (media distribuz. + vicinato) mq 3000
Totale spazi commerciali mq 7000
Secondo l'Amministrazione comunale il modo in cui viene strutturata questa superficie di 7.000 mq e in particolare l'articolazione in due strutture di media dimensione nelle UMI C e D (1500 mq + 1500 mq) non la fanno configurare come centro commerciale! Un modo fuorviante di interpretazione della legge per evitare anche in questo caso di sottoporre a VAS tutta questa operazione, ma che per la sottovalutazione dell'impatto è in grado di portare grave danno alla funzionalità urbana.
Richiesta
Per la grande superficie commerciale prevista la Variante deve essere sottoposta a VAS.

OSSERVAZIONE E - Funzione commerciale e associativa
Come evidenziato nella precedente Osservazione D, i 7.000 mq destinati alla funzione commerciale vengono a creare un polo attrattivo nel complesso i cui riflessi negativi si faranno sicuramente sentire nei confronti delle analoghe attività del centro storico, già in crisi da tempo anche per i problemi legati all'accessibilità.
I due centri di media distribuzione e le varie strutture di vicinato (fino ad oltre una trentina di esercizi) che si inseriranno all'interno della struttura creeranno diretta concorrenza agli esercizi commerciali del centro storico, costituendone anche una concreta e più comoda alternativa. Per un equilibrato sviluppo funzionale del territorio è invece fondamentale che la funzione commerciale resti uno dei punti qualificanti e "protetti" del centro storico, perché lo stesso non sia destinato a divenire una città museo, una città "da bere" in mano ad un turismo totalizzante. Analoga considerazione
Richiesta
In base a quanto ora evidenziato si richiede che siano cancellate dalla Variante in oggetto e da tutte le UMI le destinazioni commerciali previste nel complesso ad eccezione di mq 1500/2000 nell'UMI B da destinare ad esercizi di vicinato (B2.1) e pubblici esercizi (B3.1, B3.2). Tali superfici saranno ricavabili nell'UMI B esclusivamente nel volume sottostante la gradinata nord. Nella stessa UMI B saranno riservati (esclusivamente nel volume sottostante le gradinate) funzioni speciali e associative, club rossonero ecc. (B4.4).

OSSERVAZIONE F - Altezze massime
La Scheda Normativa stabilisce quanto segue:
UMI A - H max coincidente con l'esistente
UMI B - H max 15 ml
UMI D - H max 15 ml
UMI C - H max 12 ml
La Scheda non esplicita l'altezza massima esistente nel comparto UMI A né esplicita se è da considerare come massima l'altezza della copertura della tribuna o quella "puntiforme" della torre-pennone. L'indiscusso valore architettonico di tutto il complesso richiede che l'opera di adeguamento e restauro dell'intera struttura dell'attuale stadio sia rispettosa dell'emergenza dimensionale e in altezza proprio del comparto UMI A rispetto a tutto il resto. Pertanto occorre che la Variante espliciti la permanenza di questa caratteristica come invariante assoluta.
Richiesta
Si richiede la seguente nuova formulazione: " In coerenza con il valore architettonico, storico e simbolico dell'UMI A le altezze massime raggiungibili nella UMI B, con le coperture delle nuove gradonate, devono essere sempre inferiori di almeno 2 metri a quella della storica copertura della tribuna. Le altezze massime delle UMI C e D non possono superare l'altezza dello storico muro di delimitazione."

OSSERVAZIONE G - Vincoli culturali
Sull'intero complesso dello stadio sussistono i seguenti vincoli:
- Vincolo esplicito sulla tribuna coperta emesso con decreto del MiBAC;
- Vincolo generale di bene culturale sull'intero complesso, ai sensi dell'artt. 10.1 e 12.1 del vigente Codice dei BB. CC. e PP. (L.42/05 e succ. mod. e int.)
L'A.C. nella fase di verifica dell'assoggettabilità alla VAS del Piano in oggetto ha coinvolto la locale Soprintendenza ai BAPSAE di Lucca che con nota prot. 6442 del 21 maggio 2010 ha risposto in modo perentorio su come è possibile intervenire sul complesso. In sintesi la Soprintendenza ha evidenziato:
1. L'impianto dello stadio rientra nelle tipologie storiche che rappresentano la ‘cultura sportiva' del Regime.
2. Il complesso sportivo è di grande valenza tanto da essere compreso nei maggiori monumenti italiani del ‘900.
3. Le operazioni consentite sono soltanto quelle del ‘restauro conservativo'.
4. Pertanto non sono idonee ristrutturazioni che comportino inserimenti e ampliamenti che alterano l'equilibrio esistente tra vuoti e costruito.
Di questa chiarissima linea di indirizzo non è stato tenuto minimamente conto e le problematiche che sollevava sono state accantonate e di fatto nascoste mentre erano tali da pretendere, da sole, una procedura VAS. A queste problematiche l'A.C. non ha nemmeno contrapposto alcuna contro-considerazione. Sostanzialmente ha fatto finta che le "condizioni di fattibilità" espresse a chiare lettere dalla Soprintendenza non fossero nemmeno pervenute. Il masterplan e gli elaborati di variante infatti prevedono una estesissima nuova edificabilità su tutto il lotto escludendo solamente il rettangolo centrale di gioco e due piccolissimi tratti a fianco della tribuna (come si evince dai disegni che accompagnano la Relazione).
In particolare le intere superfici delle UMI C e D, oggi quasi integralmente inedificate saranno interamente coperte da volumi che variano da 1 a 3 piani (UMI C) e da 1 a 5 piani (UMI D). Gli alberi di alto fusto di impianto quasi centenario lì presenti saranno integralmente abbattuti sia per far posto ai volumi previsti che per rendere realizzabile il parcheggio interrato lì indicato.
La cementificazione totalizzante che si prevede per lo stadio Porta Elisa cancella in sostanza tutti i vuoti oggi presenti e quel rapporto tra vuoto e costruito che la Soprintendenza ha indicato come equilibrio/connotato da conservare.
Richiesta
E' obbligatorio sottoporre a procedura VAS la Variante stante i condizionamenti espressi dalla Soprintendenza. Comunque si richiede, per il rispettodella struttura storica del complesso che la Variante non permetta la costruzione di nuove volumetrie, ma che possa prevedere attrezzature e attività solo al di sotto delle gradonate. Si richiede la conservazione integrale degli attuali spazi liberi e degli alberi oggi esistenti; a tal fine il parcheggio interrato non può prevedersi al di sotto delle UMI C e D perché incompatibile con l'apparato radicale della piantumazione storica.

OSSERVAZIONE H - Vincolo paesaggistico
Su tutta l'area del complesso e sulla fascia adiacente le Mura urbane grava anche il vincolo paesaggistico ai sensi del titolo III del vigente Codice per i BB. CC. e PP. (ex Legge 1427/39). La tutela di questi Beni e la gestione di questi vincoli sono assegnate alla Regione che, in Toscana, ha delegato i Comuni attraverso le Commissioni locali per il Paesaggio che hanno il diritto-dovere di esprimersi sugli interventi che interessano queste aree. Il parere espresso dalle Commissioni locali sul Paesaggio, poi, sono sottoposte a verifica e controllo del MiBAC attraverso le proprie Soprintendenze a cui il parere delle Commissioni deve essere inoltrato prima della sua efficacia definitiva avendo queste potestà di annullamento dell'atto. Nella fase di verifica di assoggettabilità alla VAS effettuata dalla Giunta Comunale non è stato coinvolta e consultata la Commissione sul Paesaggio, con grave omissione procedurale, in quanto è innegabile la sua competenza diretta sull'area. Né può essere considerato sostitutivo del parere della Commissione quello espresso dalla Soprintendenza di cui alla precedente Osservazione G, perché nel settore dei vincoli paesaggistici in prima istanza è la Commissione per il Paesaggio che ha il dovere e il diritto di esprimersi autonomamente, mentre alla Soprintendenza spetta un potere di controllo in seconda istanza ed, eventualmente, di annullare o modificare quanto espresso dalla Commissione stessa. Di questa grave mancanza procedurale non c'è alcun cenno in tutto l'iter della Variante e anche nell'elaborato della Valutazione Integrata.
Richiesta
Stante l'omissione suddetta nell'iter di verifica sull'assoggettabilità a VAS del Piano, tale iter risulta gravemente incompleto e, pertanto, risulta illegittima la Del. G.M. n° 93 del 02.03.10 con cui l'Autorità competente ha escluso l'Organismo comunale (la Commissione per il Paesaggio) competente nel settore paesaggistico, settore che assieme a quello ambientale deve essere per legge oggetto di Valutazione. Pertanto deve essere nuovamente effettuata la verifica di assoggettabilità alla VAS.

OSSERVAZIONE I - Limiti edificatori del P.S. (UTOE)
Il vigente Piano Strutturale pone limiti edificatori massimi per le varie destinazioni d'uso sia globali per l'intero territorio comunale, sia specifici per ogni singola UTOE. Ciò evidentemente fu fatto secondo una visione urbanistica a garanzia di uno sviluppo equilibrato di ogni parte del territorio. E' noto e provato che tali limiti inderogabili per le singole UTOE in realtà sono stati illegalmente superati in diverse UTOE (S. Anna, S. Concordio ecc.).
La variante in oggetto permette 27.000 mq di nuove funzioni nei settori commerciale, direzionale, terziario, residenziale ecc...senza documentare ed attestare in alcun modo la compatibilità di queste sia con i valori globali espressi dal sovraordinato PS sia con gli specifici limiti, per le varie funzioni, posti all'UTOE N° 2 (quella interessata dalla variante al RU in oggetto). Poiché la Variante in oggetto interessa il sotto-ordinato RU e non il sovraordinato PS i limiti massimi stabiliti da questo strumento per ogni destinazione d'uso nell'UTOE interessata non possono essere superati.
Richiesta
Gli elaborati della Variante in oggetto devono essere ritirati e integrati in modo esplicito con tabelle che attestino la compatibilità delle edificazioni, previste nei vari settori funzionali, con i limiti invalicabili posti dal PS (in senso globale e per la specifica UTOE), tenendo conto di tutto quanto costruito ed anche soltanto autorizzato fino ad oggi. La Variante in oggetto pertanto deve essere ritirata e ri-presentata dopo tale verifica dimostrandone così la propria legittimità.

 

 

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