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Penalizzazione: il testo completo della sentenza della Commissione disciplinare
07/05/2008 09:11
Di seguito riproduciamo il testo integrale della sentenza
con la quale la Commissione diciplinare della FIGC ha penalizzato di
tre punti, da scontare nel prossimo campionato, la Lucchese.
La
Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce,
Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Arturo Perugini,
Componenti, dal dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto e con
l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il
giorno 6 maggio 2008 e, in merito ai seguenti deferimenti del
Procuratore Federale (provvedimento adottato in data 26-04-2008):
- FOUZI HADJ, Presidente e Legale Rappresentante della A.S. LUCCHESE LIBERTAS s.r.l.:
A)
per violazione prevista e punita dall'art. 10 comma 3 seconda parte
C.G.S. vigente, (già art. 8 comma 3 seconda parte C.G.S. previgente),
in relazione all'allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del
C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, per aver omesso il pagamento
delle ritenute Irpef e dei contributi Empals relativamente alle
mensilità di maggio e giugno entro il termine del 31 ottobre 2007, in
violazione della normativa federale;
B)
per violazione di cui all'art. 7, comma 1, del previgente C.G.S., oggi
trasfuso nell'art. 8, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto le due
dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.c.
attestanti circostanze e dati contabili non veridici;
-
GIOVANNI TORRE, Consigliere della A.S. LUCCHESE LIBERTAS s.r.l.:
A)
per violazione di cui all'art. 7, comma 1, del previgente C.G.S., oggi
trasfuso nell'art. 8, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto una
delle due dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la
Co.Vi.So.c. attestanti circostanze e dati contabili non veridici;
B)
per violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., per essersi
qualificato in una delle due dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e
depositate presso la Covisoc quale Presidente del Collegio Sindacale
senza averne i poteri e la qualità, rivestendo il medesimo la qualità
di Consigliere della Lucchese senza, peraltro, delega di rappresentanza;
-
·ANDREA PAPINI, Presidente del Collegio sindacale della A.S. LUCCHESE LIBERTAS s.r.l.:
A)
per violazione di cui all'art. 7, comma 1, del previgente C.G.S., oggi
trasfuso nell'art. 8, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto una
delle due dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la
Co.Vi.So.c. attestanti circostanze e dati contabili non veridici;
-
la Soc. A.S. LUCCHESE LIBERTAS s.r.l.
a
titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 2,
comma 4 e 7, comma 2 del C.G.S. previgente oggi trasfusi
rispettivamente negli artt. 4, commi 1 e 2, e art. 8, comma 3, del
C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale
Rappresentante, al proprio Presidente del Collegio Sindacale ed al
proprio Consigliere. ha inflitto le seguenti sanzioni:
inibizione di
mesi otto per Fouzi Hadj, inibizione di mesi sei per Torre Giovanni,
inibizione di mesi quattro per Papini Andrea, punti tre di
penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2008/2009
oltre ad € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la Società AS
Lucchese Libertas Srl.