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Convenzione per il Porta Elisa: il nuovo testo in cui si concede l'uso Sporting Lucchese
30/07/2008 15:52
Ecco il nuovo testo della delibera di Giunta con la quale
si concede l'utilizzo dello stadio Porta Elisa alla neonata Sporting
Lucchese. il provvedimento preso nella giornata di ieri va di fatto a
sostituire la delibera del 18 luglio che è stata annullata dalla Giunta
stessa.
L'anno
duemilaotto il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 14.30 nella
Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Prof. Giovanni Pierami.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Rosario Celano, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Adunanza del 29.7.2008 Deliberazione n. 230
Oggetto:
Determinazioni relative alla concessione degli impianti sportivi
costituiti dallo stadio comunale di Porta Elisa, dei campi 1 e 2 in
località Acquedotto e dal campo cosiddetto del Giannotti.
La Giunta Comunale
Omissis il verbale fino alla presente delibera
A questo punto escono gli Assessori Moschini, Stefani e Azzarà, per cui risultano presenti n. 7 componenti.
Presa
visione della proposta di deliberazione avente per oggetto
"Determinazioni relative alla concessione degli impianti sportivi
costituiti dallo stadio comunale di Porta Elisa, dei campi 1 e 2 in
località Acquedotto e dal campo cosiddetto del Giannotti.", conservata
in atti al fascicolo;
premesso che:
la Città di Lucca, agli
esiti delle vicende societarie della A.S. Lucchese Libertas e dei
provvedimenti dei competenti organi della FIGC, non può vantare la
partecipazione di una squadra cittadina ai campionati di calcio
professionistici;
le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
ed in particolare l'art. 52 comma 9 ultimo capoverso prevedono che ""In
caso di non ammissione al campionato di serie C1 e C2 e di esito
infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente
Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla
città della società non ammessa di partecipare con una propria società
ad un Campionato della L.N.D. anche in soprannumero, purché la stessa
società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per
l'iscrizione al Campionato";
alla luce di questa opportunità
risulta essere stata costituita una società a responsabilità limitata
denominata "Società Sportiva Dilettantistica SPORTING LUCCHESE s.r.l.;
la
società ha richiesto l'affiliazione alla FIGC e si è posta da subito
l'obiettivo di raccogliere l'adesione di partner che garantiscano di
approntare e supportare un progetto sportivo finalizzato a conservare
il patrimonio di tradizione calcistica della Città, richiedendo la
partecipazione ad un campionato della LND e confidando in un
provvedimento di ammissione al campionato dilettantistico di più alto
livello da parte della Presidenza Federale, proprio ai sensi del
richiamato articolo delle N.O.I.F.;
la norma richiamata evidenzia
l'importanza del soggetto "Città" evocando naturalmente il ruolo
positivo che gli Enti Territoriali e le Istituzioni Locali possono
svolgere proprio ai fini della valutazione di competenza della
Presidenza Federale;
l'Amministrazione comunale già è stata
significativamente attiva in questa iniziale fase costitutiva,
coinvolgendo progressivamente altri enti - tra i quali, in primis,
l'Amministrazione provinciale - e seguendo con la massima attenzione
l'azione degli amministratori della Società intesa a vagliare
l'interesse ed i programmi di alcuni gruppi imprenditoriali e soggetti
privati imprenditori, disposti a prendere parte al progetto;
l'Amministrazione
comunale guarda pertanto con estrema attenzione agli esiti di questo
processo e, per la sua parte, può fin da adesso, manifestare la propria
disponibilità a mettere a disposizione della società gli impianti e le
strutture sportive funzionali e necessarie allo svolgimento del
campionato, ovviamente se ed in quanto la Società Sportiva
Dilettantistica SPORTING LUCCHESE s.r.l. raggiunga i suoi obiettivi e
quindi la Città di Lucca possa contare sulla partecipazione di una
squadra cittadina - ideale continuum della sua tradizione calcistica -
almeno ad un campionato dilettanti di alto livello;
nello
specifico gli impianti in questione sono rappresentati da: a) lo Stadio
comunale di Porta Elisa; b) i campi 1 e 2 dell'Acquedotto; c) il campo
cosiddetto "del Giannotti" ed essi - di proprietà dell'Amministrazione
comunale - sono ora tornati nella sua disponibilità a seguito della
revoca del precedente atto concessorio, disposta in conformità alle
clausole della convenzione;
sulla proposta, così definita, è
stato richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del servizio proponente, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.
18.8.2000 n. 267;
quanto sopra premesso,
visto il parere
favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesto ai sensi
dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportato sulla proposta di
deliberazione;
visto lo Statuto comunale;
visto l'art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
d e l i b e r a
1
di mettere a disposizione della Società Sportiva Dilettantistica
SPORTING LUCCHESE s.r.l. lo Stadio Comunale di Porta Elisa, i campi 1 e
2 dell'Acquedotto ed il campo cosiddetto "del Giannotti", impianti e
strutture sportive considerate funzionali e necessarie allo svolgimento
di un campionato di calcio dilettantistico di rilievo;
2 di dare
qui atto che l'obiettivo della iscrizione della Società ad un
campionato tra quelli indicati al precedente punto 1) rientra nei
poteri che le N.O.I.F. riservano al Presidente Federale della F.I.G.C.
d'intesa con il Presidente della L.N.D. e che il presente provvedimento
deve intendersi condizionato al raggiungimento di tale obiettivo;
3
di rinviare ad un successivo provvedimento, agli esiti del procedimento
in sede di Federazione, la disciplina relativa alle modalità con cui
gli impianti verranno messi nella disponibilità della Società,
dichiarando fin da adesso che la concessione dovrà comunque avere una
durata pluriennale, compatibile e coerente con i programmi del
sodalizio sportivo;
4 di dare atto che avverso il presente
provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione Toscana o
per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini di legge.
Con successiva separata votazione unanime,
d e l i b e r a
altresì,
attesa
l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n.
267.