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Convenzione per il Porta Elisa: il nuovo testo in cui si concede l'uso Sporting Lucchese

30/07/2008 15:52

Ecco il nuovo testo della delibera di Giunta con la quale si concede l'utilizzo dello stadio Porta Elisa alla neonata Sporting Lucchese. il provvedimento preso nella giornata di ieri va di fatto a sostituire la delibera del 18 luglio che è stata annullata dalla Giunta stessa.

L'anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 14.30 nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Prof. Giovanni Pierami.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Rosario Celano, il quale cura la verbalizzazione.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

 

 

 

 

Adunanza del 29.7.2008 Deliberazione n. 230

Oggetto: Determinazioni relative alla concessione degli impianti sportivi costituiti dallo stadio comunale di Porta Elisa, dei campi 1 e 2 in località Acquedotto e dal campo cosiddetto del Giannotti.

La Giunta Comunale

Omissis il verbale fino alla presente delibera

A questo punto escono gli Assessori Moschini, Stefani e Azzarà, per cui risultano presenti n. 7 componenti.

Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto "Determinazioni relative alla concessione degli impianti sportivi costituiti dallo stadio comunale di Porta Elisa, dei campi 1 e 2 in località Acquedotto e dal campo cosiddetto del Giannotti.", conservata in atti al fascicolo;

premesso che:

la Città di Lucca, agli esiti delle vicende societarie della A.S. Lucchese Libertas e dei provvedimenti dei competenti organi della FIGC, non può vantare la partecipazione di una squadra cittadina ai campionati di calcio professionistici;

le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed in particolare l'art. 52 comma 9 ultimo capoverso prevedono che ""In caso di non ammissione al campionato di serie C1 e C2 e di esito infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della L.N.D. anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato";

alla luce di questa opportunità risulta essere stata costituita una società a responsabilità limitata denominata "Società Sportiva Dilettantistica SPORTING LUCCHESE s.r.l.;

la società ha richiesto l'affiliazione alla FIGC e si è posta da subito l'obiettivo di raccogliere l'adesione di partner che garantiscano di approntare e supportare un progetto sportivo finalizzato a conservare il patrimonio di tradizione calcistica della Città, richiedendo la partecipazione ad un campionato della LND e confidando in un provvedimento di ammissione al campionato dilettantistico di più alto livello da parte della Presidenza Federale, proprio ai sensi del richiamato articolo delle N.O.I.F.;

la norma richiamata evidenzia l'importanza del soggetto "Città" evocando naturalmente il ruolo positivo che gli Enti Territoriali e le Istituzioni Locali possono svolgere proprio ai fini della valutazione di competenza della Presidenza Federale;

l'Amministrazione comunale già è stata significativamente attiva in questa iniziale fase costitutiva, coinvolgendo progressivamente altri enti - tra i quali, in primis, l'Amministrazione provinciale - e seguendo con la massima attenzione l'azione degli amministratori della Società intesa a vagliare l'interesse ed i programmi di alcuni gruppi imprenditoriali e soggetti privati imprenditori, disposti a prendere parte al progetto;

l'Amministrazione comunale guarda pertanto con estrema attenzione agli esiti di questo processo e, per la sua parte, può fin da adesso, manifestare la propria disponibilità a mettere a disposizione della società gli impianti e le strutture sportive funzionali e necessarie allo svolgimento del campionato, ovviamente se ed in quanto la Società Sportiva Dilettantistica SPORTING LUCCHESE s.r.l. raggiunga i suoi obiettivi e quindi la Città di Lucca possa contare sulla partecipazione di una squadra cittadina - ideale continuum della sua tradizione calcistica - almeno ad un campionato dilettanti di alto livello;

nello specifico gli impianti in questione sono rappresentati da: a) lo Stadio comunale di Porta Elisa; b) i campi 1 e 2 dell'Acquedotto; c) il campo cosiddetto "del Giannotti" ed essi - di proprietà dell'Amministrazione comunale - sono ora tornati nella sua disponibilità a seguito della revoca del precedente atto concessorio, disposta in conformità alle clausole della convenzione;

sulla proposta, così definita, è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio proponente, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

quanto sopra premesso,

visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportato sulla proposta di deliberazione;

visto lo Statuto comunale;
visto l'art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;

d e l i b e r a

1 di mettere a disposizione della Società Sportiva Dilettantistica SPORTING LUCCHESE s.r.l. lo Stadio Comunale di Porta Elisa, i campi 1 e 2 dell'Acquedotto ed il campo cosiddetto "del Giannotti", impianti e strutture sportive considerate funzionali e necessarie allo svolgimento di un campionato di calcio dilettantistico di rilievo;

2 di dare qui atto che l'obiettivo della iscrizione della Società ad un campionato tra quelli indicati al precedente punto 1) rientra nei poteri che le N.O.I.F. riservano al Presidente Federale della F.I.G.C. d'intesa con il Presidente della L.N.D. e che il presente provvedimento deve intendersi condizionato al raggiungimento di tale obiettivo;

3 di rinviare ad un successivo provvedimento, agli esiti del procedimento in sede di Federazione, la disciplina relativa alle modalità con cui gli impianti verranno messi nella disponibilità della Società, dichiarando fin da adesso che la concessione dovrà comunque avere una durata pluriennale, compatibile e coerente con i programmi del sodalizio sportivo;

4 di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Con successiva separata votazione unanime,

d e l i b e r a
altresì,

attesa l'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

 

 

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