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Calcio nei testicoli dell'arbitro: un anno di squalifica al presidente della Pontevecchio
27/02/2009 10:08
Un presidente tifoso che vede perdere la sua squadra nel derby e,
convinto delle responsabilità dell'arbitro, lo affronta, lo aggredisce
verbalmente e prsino fisicamente. Sembra una scena di qualche piccolo campo di
periferia, ma stavotla ci tocca da vicino essendo accaduto nel girone
dei rossoneri solo qualche settimana fa. Scena del misfatto: Ponte San
Giovanni in occasione del derby tra la Pontevecchio e l'Arrone il 14
dicembre scorso. Autore, a quanto si apprende dalle riscostruzioni del
referto arbitrale e della Procura Federale, il presidente della
Pontevecchio Giovanni Monsignori (
nella foto) evidentemente
adirato nei confronti dell'arbitro, reo, a suo avviso, di aver
provocato la sconfitta casalinga della sua squadra. Insulti, tentativi
di aggressione e, infine, un calcio ben essestato là...dove non batte
il sole.
In questi giorni è arrivata la decisione del Giudice
Sportivo che ha squalificato sino al 26 febbraio 2010 il presidente del
club umbro. Ecco il testo integrale del provvedimento.
"Nel
supplemento di referto relativo alla gara di cui all'oggetto il
Direttore di Gara, signor Marinelli Livio, riferiva che al termine
della gara, mentre stava facendo rientro nel proprio spogliatoio, una
persona, indebitamente presente nello spazio antistante, gli si era
avvicinato con atteggiamento minaccioso rivolgendogli espressioni
gravemente ingiuriose ed intimidatorie. La stessa persona, dopo aver
fatto il gesto di colpirlo con un pugno reiterando le espressioni
ingiuriose, lo aveva colpito con un calcio al basso ventre ("nei
testicoli") producendogli intensa sensazione dolorifica affievolitasi
dopo circa cinque minuti. L'arbitro descriveva le caratteristiche
fisiche dell'aggressore e precisava che persone in quel momento
presenti si erano rivolte a quest'ultimo chiamandolo più volte
"Presidente".
La relazione della Procura Federale, cui questo Giudice aveva rimesso
gli atti per quanto di competenza in ordine alla identificazione del
responsabile, è stata consegnata allo scrivente in data 23 febbraio
2009.
I fatti esposti nel supplemento di referto dal Direttore di gara e dal
medesimo integralmente confermati il 16 gennaio 2009 dinanzi al
collaboratore della Procura Federale, hanno trovato puntuale ed
inequivoco riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di indagini dagli
Assistenti Arbitrali signori Lamoratta Maurizio e Argentieri Davide. Il
primo ha dichiarato di avere assistito personalmente all'episodio,
precisando che questo si è verificato anche in presenza di due
Dirigenti del Pontevecchio da lui identificati, nelle fotografie
mostrategli dal collaboratore della Procura Federale, nei signori
Rambostaia Giampaolo e Bambagioni Carlo, rispettivamente Dirigente
Accompagnatore Ufficiale e Dirigente Addetto all'Arbitro.
Il Lamoratta, in particolare:
- ha riferito che il Rambostaia, al quale le chiavi dello spogliatoio arbitrale erano state lasciate in
custodia all'inizio del secondo tempo, gliele aveva "riconsegnate" al termine della gara;
- ha descritto minuziosamente i fatti svoltisi immediatamente dopo, precisando che l'aggressore,
dopo avere tentato di colpire l'Arbitro con un pugno senza riuscire nell'intento per essere stato
trattenuto per le braccia dal Bambagioni, aveva sferrato un calcio che aveva attinto il Direttore
di Gara al basso ventre;
- ha individuato, senza dubbio alcuno, nella fotografia mostratagli nel corso delle indagini,
l'autore del fatto nel Presidente del Pontevecchio signor Monsignori Giovanni.
Il secondo Assistente ha dichiarato che, una volta fatto rientro nello
spogliatoio, l'Arbitro gli aveva riferito quanto era accaduto.
A fronte di risultanze così univoche e concordanti attendibilità alcuna
può attribuirsi alle dichiarazioni rese dal Bambagioni e dal Rambostaia
i quali, con il malcelato intento di proteggere l'aggressore, hanno
riferito di essere giunti nell'area antistante gli spogliatoi quandosia
le squadre sia gli Ufficiali di Gara erano entrati nei locali loro
destinati. Il Rambostaia, in
particolare, pur confermando di rivestire la qualifica di Dirigente
addetto all'Arbitro e di avere normalmente in custodia le chiavi dello
spogliatoio arbitrale, addirittura ha dichiarato che, proprio in
occasione di quella gara, non aveva ricevuto in consegna tali chiavi e
che ignorava da chi fossero state consegnate agli Ufficiali di gara.
Resta da dire che il signor Monsignori Giovanni convocato dal
collaboratore della Procura Federale, non soltanto non si è presentato,
ma non ha neppure addotto giustificazioni scritte o telefoniche. Tale
comportamento, se pure espressione di una legittima facoltà, appare
tuttavia a questo Giudice sintomatico della personalità del soggetto
poco incline a rispettare le regole ed a collaborare, come sarebbe suo
preciso dovere - se non altro per la carica rivestita - con gli
organi della Giustizia Sportiva.
Il supplemento di referto arbitrale (cui va riconosciuta natura di atto
avente fede privilegiata), le dichiarazioni rese dall'Arbitro, le
puntuali conferme dei suoi due Assistenti, il riconoscimento
fotografico dell'autore dell'aggressione da parte di tutti e tre gli
Ufficiali di gara, il comportamento tenuto dal Presidente della società
nel corso delle indagini, sono tutti elementi che consentono di
affermare con assoluta certezza che il signor Monsignori Giovanni si è
reso autore sia delle ingiurie e delle minacce nei confronti del
Direttore di gara, sia della violenza nei confronti di quest'ultimo.
Si è in presenza di una condotta inqualificabile e di particolare
gravità, che per un verso denota assoluto disprezzo da parte del suo
autore per i principi di lealtà, correttezza e probità alla base di
ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per altro
verso appare del tutto incompatibile con la carica rivestita dal
soggetto stesso.Tenuto conto delle modalità di tale condotta, della
gravità delle ingiurie e delle minacce profferite all'indirizzo
dell'Arbitro e della particolare violenza esercitata nei confronti di
quest'ultimo, violenza potenzialmente idonea a cagionare seri danni
alla incolumità fisica del Direttore di gara;
letto l'articolo 19, comma 1°, lettere f) e h)
PQM delibera
- di infliggere al Presidente del Pontevecchio, signor Monsignori Giovanni, le seguenti sanzioni:
-- squalifica fino al 26 febbraio 2010;
-- inibizione, fino alla suindicata data, a svolgere ogni attività in
seno alla F.I.G.C., a ricoprire ariche federali ed a rappresentare la
società nell'ambito federale".

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