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Tre giornate dal giudice sportivo al campo della Pro Vasto per la gara Pro Vasto - Casoli del 25 gennaio 2009: una vera e propria maxi-rissa in campo con calci e pugni. Ecco le motivazioni e la ricostruzione dell'episodio
21/05/2009 12:10
Questo il testo diffuso dalla Lega Nazionale Dilettanti attraverso il suo portale in merito alla gara tra Pro Vasto (nella foto) e Casoli che ha condotto alla squalifica del campo dei prossimi avversari della Lucchese per ben tre giornate:
"Il giudice sportivo, letti gli atti, osserva: nel referto della gara di cui all'oggetto l'arbitro riferiva:
- che al termine della gara, nel mentre le squadre si accingevano a raggiungere il centro del campo per le formalità del fair-play, l'allenatore della società ospitante, signor Giuseppe Di Meo, entrato di corsa sul terreno di gioco, aveva colpito con una testata il calciatore del Casoli, signor Marco Pulcini, facendolo cadere a terra;
- che il gesto aveva scatenato una vera e propria rissa nella quale erano rimasti coinvolti calciatori e dirigenti di entrambe le squadre, nonchè estranei;
- che, nel corso della rissa, aveva avuto modo di notare che un calciatore del Casoli, da lui non identificato a causa del trambusto, era stato scaraventato a terra e colpito con calci al volto e al corpo da un gruppo di cinque o sei persone chiaramente riconducibili alla "F.C. Pro Vasto" in quanto indossavano il giubbotto della società.
Lo scrivente trasmetteva gli atti alla Procura Federale affinchè fossero svolte indagini dirette:
a) alla identificazione del calciatore colpito;
b) alla individuazione degli autori della violenza;
c) all'accertamento della entità delle lesioni subite dall'atleta.
Il 13 maggio 2009 il Procuratore Federale rimetteva al Comitato Interregionale la relazione sui fatti, relazione messa a disposizione dello scrivente in data 15 maggio 2009. Le risultanze delle indagini effettuate dal collaboratore della Procura Federale, signor Loris Di Vittorio e, in particolar modo le dichiarazioni rese dal vice presidente e dall'allenatore dell'"A.S.D. CASOLI" signori Isaia Di Carlo e Silvio Paolucci, nonchè le ammissioni del presidente della "F.C. Pro Vasto" signor Domenico Crisci e del dirigente Franco Nardecchia, hanno consentito di ricostruire l'episodio che ne occupa nei seguenti termini: al termine della gara, subito dopo il gesto di violenza posto in essere dall'allenatore della società ospitante iniziò una rissa nel corso della quale un calciatore del Casoli, identificato nella persona di Gaetano Maurizio Priore, fu dapprima colpito con un violento pugno al volto da un addetto alla sicurezza e, subito dopo, raggiunto, mentre si trovava riverso al suolo, da alcuni calci sferratigli da un altro addetto alla sicurezza, riportando una ferita lacero contusa allo zigomo destro giudicata guaribile in dieci giorni. E', quindi, rimasto provato in modo univoco che la violenza in danno del Priore fu esercitata da soggetti legati da rapporto di collaborazione con la "F.C. Pro Vasto", soggetti ai quali era stato affidato, all'interno del recinto di gioco e nell'interesse della stessa società ospitante, il compito di prevenire atti di violenza. La "F.C. Pro Vasto" va ritenuta pertanto responsabile dell'operato dei suindicati soggetti ai sensi dell'art. 4 del C.G.S.. Tenuto conto della particolare gravità del fatto e della idoneità della violenza esercitata in danno del Priore a cagionare a questi lesioni alla integrità fisica ancora più gravi di quelle effettivamente riportate, ritiene questo Giudice di dovere infliggere alla "F.C. Pro Vasto" la sanzione prevista dall'art. 18, comma 1°, lettera F, C.G.S.".
Il giudice, così, ha deciso di infliggere alla "F.C. Pro Vasto" la sanzione della squalifica del campo per tre giornate effettive con decorrenza immediata.