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Respinto il ricorso della Nocerina: il Giudice Sportivo omologa il risultato della gara contro la Giacomense terminata con un pari
04/09/2009 09:14
Niente da fare per la Nocerina. Il Giudice Sportivo della Lega Pro
ha respinto il ricorso della squadra campana che chiedeva di vedersi
assegnare la vittoria a tavolino nella gara contro la Giacomense del 23
agosto scorso. In quella circostanza, la squadra grigiorossa aveva
schierato un giocatore, Luca Errico, che doveva scontare ancora una
giornata di squalifica nel campionato "Berretti".
Il Giudice Sportivo ha ritenuto non accoglibile il reclamo e quindi il
risultato maturato sul campo (1-1) è stato omologato. Ecco il testo
integrale del provvedimento del Giudice Sportivo Pasquale Marino.
Il
Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante
dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 3 Settembre 2009
ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
2^ D I V I S I O N E
GARA NOCERINA - GIACOMENSE DEL 23 AGOSTO 2009 E RECLAMO SOCIETA' NOCERINA (Com. Uff. n. 10/DIV del 25.8.2009)
- Il Giudice Sportivo,
-
letti gli atti ufficiali, il reclamo preannunciato e successivamente
motivato nei termini dalla società Nocerina, nonché le osservazioni
della società Giacomense,
o s s e r v a
- che alla gara indicata
in epigrafe ha partecipato nelle file della Società Giacomense il
calciatore Errico Luca (n. 11 in distinta), il quale risultava
destinatario della sanzione di squalifica per una giornata effettiva di
gara, comminata allo stesso da questo Ufficio, nel Campionato "D.
Berretti" 2008-2009, con C.U. n. 111/TB del 29.4.2009, non ancora
scontata alla data di disputa della gara indicata in oggetto;
- che
la società Nocerina nel citato reclamo, giudicando irregolare la
posizione del predetto calciatore, in applicazione del disposto
dell'art. 22 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, ha richiesto a
carico della società Giacomense la punizione sportiva della perdita
della gara medesima con il punteggio di 0-3, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17 c.5 lett. a) Codice di Giustizia Sportiva;
- che la
società Giacomense, nelle citate osservazioni, ha dapprima eccepito
l'improcedibilità del reclamo per difetto di notificazione alla
controparte, e in subordine contestato l'interpretazione della
reclamante in ordine all'applicazione dell'art. 22 Codice di Giustizia
Sportiva, ritenendo operante nella fattispecie non il regime
derogatorio previsto nel comma 6 (come sostenuto dalla reclamante)
bensì il principio generale sancito nel comma 3.
- Preso atto di quanto innanzi argomentato, il Giudice Sportivo,
r i l e v a
in primo luogo:
che
l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società Giacomense, si
manifesta totalmente infondata, sia dal punto di vista procedurale, che
da quello sostanziale.
Invero, la stessa appare basarsi sull'errata
considerazione della possibilità che il procedimento di primo grado
avanti il Giudice Sportivo possa instaurare fra le parti una sorta di
contraddittorio: tale ipotesi deve ritenersi esclusa dal Codice di
Giustizia Sportiva, in modo implicito nel dettato dall'art. 29.4 ed in
forma più esplicita nella previsione dell'art. 34.6.
La stessa
acquisizione nel procedimento in oggetto delle osservazioni dei terzi
interessati non deriva da un obbligo regolamentare, bensì dalla
discrezionale valutazione del Giudice Sportivo (combinato disposto
degli artt. 29.2 e 35.2.1 Codice di Giustizia Sportiva).
in secondo luogo:
risulta
evidente che la diversità delle tesi esposte in narrativa deriva dalla
opposta interpretazione dell'art. 22 commi 3 e 6 del Codice di
Giustizia Sportiva.
Pertanto, è opinione dello scrivente, che per
accettarne una a scapito dell'altra occorra procedere ad una corretta
interpretazione normativa, nonché alla determinazione di una "ratio
legis" che permetta di individuare le finalità perseguite dal
legislatore sportivo nell'emanazione delle norme stesse.
A tal fine,
può essere utile tener conto oltre che del citato articolo 22, anche
dell'art. 19 Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente comma 11 numeri
1, 2 e 3 (relativo alle sanzioni comminate in Coppa Italia, da scontare
esclusivamente nella medesima manifestazione).
Da tali norme può
trarsi un principio generale in base al quale, la sanzione della
squalifica, va scontata nella prima partita della medesima
manifestazione ufficiale nella quale si è disputata la gara all'origine
della sanzione disciplinare stessa.
Tale principio è però
legittimamente applicabile solo nell'ipotesi in cui vi sia la "certezza
della scontabilità della sanzione" ed è quindi soggetta ad eccezioni
quando tale certezza venga meno.
E' questo il motivo per cui il
comma 6 dell'art. 22 prevede la scontabilità della squalifica nella
prima gara, da disputarsi dalla prima squadra della società di
appartenenza, nella duplice ipotesi di:
- cambiamento di società, in
quanto non vi è la certezza che la nuova società disputi gare nella
stessa manifestazione nella quale si è disputata la gara che ha
originato la sanzione;
- cambiamento di categoria di appartenenza,
ovvero quando il calciatore superando il limite di età non può più
partecipare alla medesima manifestazione.
A tale proposito giova
precisare che la partecipazione alle gare del Campionato "D. Berretti"
di atleti "fuori età" non è garantita da norme regolamentari stabilì,
ma dalla decisione discrezionale della Lega, che organizza la
manifestazione, la quale avvalendosi della facoltà prevista dall'art.
58 N.O.I.F. decide di anno in anno se
ammettere o meno calciatori
che abbiano superato il limite di età. Non vi è pertanto, in ipotesi di
mutamento della "categoria di appartenenza", la certezza che la
squalifica possa essere scontata nella medesima manifestazione nella
quale si è disputata la gara che ha originato la sanzione.
In
applicazione del medesimo principio, anche in mancanza di supporto
normativo, è prassi consolidata far scontare in gare ufficiali della
prima squadra le squalifiche comminate per infrazioni commesse in "gare
amichevoli", proprio perché non vi è certezza della disputa di una
ulteriore gara amichevole, la cui organizzazione è rimessa all'arbitrio
delle società.
Ritornando alla fattispecie in esame risulta incontestabile che il calciatore Errico Luca:
- non ha cambiato società;
-
non ha cambiato categoria di appartenenza, avendo partecipato alla gara
che ha originato la sanzione in qualità di calciatore "fuori quota" e
quindi nella medesima attuale categoria di appartenenza.
La tesi sostenuta dalla società ricorrente risulterebbe plausibile nelle diverse ipotesi in cui:
-
il calciatore squalificato fosse risultato "in età" per il Campionato
"D. Berretti" 2008-2009 per poi diventare "fuori età" nella corrente
stagione sportiva;
- il regolamento di Lega per la disputa del
Campionato "D. Berretti", stagione sportiva 2009-2010 non prevedesse la
possibilità di partecipazione di calciatori "fuori età".
Non
risultando verificata alcuna delle ipotesi applicative del comma 6
dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva, deve pertanto ritenersi
che il calciatore Errico Luca possa scontare la giornata di squalifica
allo stesso comminata nel C.U. innanzi citato nella prima gara del
Campionato "D. Berretti", stagione sportiva 2009/2010, in quanto il
relativo regolamento approvato dalla Lega organizzatrice, permette la
partecipazione alle gare del campionato di "DUE calciatori fuori
quota", senza alcun limite di età.
Conseguentemente il ricorso esaminato devesi ritenere non meritevole di accoglimento.
Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
-
di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Nocerina,
confermando il risultato della gara acquisito in campo (Nocerina 1 -
Giacomense 1).
- La tassa va addebitata.